È entrato in vigore il Decreto ministeriale 4 ottobre 2019 con il quale il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto all’individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. L’elenco potrà subire ulteriori modifiche. L’inserimento avviene quando si può escludere che in quel determinato Stato sussistano atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o che sia presente pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Di conseguenza il richiedente asilo che provenga da un paese considerato sicuro dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per superare tale presunzione e vedersi riconosciuta la protezione internazionale.

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